PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il secondo comma dell'articolo 111 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Se chi ha determinato altri a commettere il reato, ne è il genitore esercente la potestà o il tutore o il soggetto o i soggetti che di fatto esercitano sul minore un potere e un controllo analoghi a quelli derivanti dall'esercizio della potestà parentale, la pena è aumentata fino alla metà o, se si tratta di delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza, da un terzo a due terzi; la determinazione a commettere il reato è presunta per il solo fatto che il reato sia stato commesso, salvo la prova liberatoria, da dare da parte dei genitori, del tutore o degli altri soggetti di cui al presente comma, dell'aver impartito al minore un'adeguata educazione e del regolare assolvimento da parte del minore dell'obbligo scolastico».

Art. 2.

      1. Al capo IV del titolo XI del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 574 è aggiunto il seguente:

      «Art. 574-bis. - (Inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori). - I genitori esercenti la potestà parentale, il tutore, i soggetti che di fatto, esercitano sul minore un potere e un controllo analoghi a quelli derivanti dall'esercizio della potestà parentale e in genere chiunque ne sia incaricato della vigilanza o abbia di fatto la vigilanza sullo stesso che omettono di impartire o di fare impartire allo stesso minore l'istruzione obbligatoria secondo la legge italiana sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.

 

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      Ai fini di cui al primo comma l'adempimento dell'obbligo scolastico è certificato dalla compente autorità amministrativa».

      2. L'articolo 731 del codice penale è abrogato.

Art. 3.

      1. Il primo comma dell'articolo 2048 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «I genitori, il tutore ed i soggetti che di fatto esercitano sul minore un potere e un controllo analoghi a quelli derivanti dall'esercizio della potestà parentale sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette a tutela o dei minori soggetti al loro controllo».

      2. Il terzo comma dell'articolo 2048 del codice civile è sostituito da seguente:

      «Le persone indicate dal primo comma sono liberate da responsabilità se provano di non aver potuto impedire il fatto e di aver impartito al minore un'adeguata educazione e il regolare assolvimento da parte del minore dell'obbligo scolastico. Le persone indicate dal secondo comma sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto».